In primo piano
Raccolta e deposito di rottami metallici
L’art. 72 del D.lgs. 101/2020 ha stabilito che oltre all’obbligo di fare ispezioni visive e misure di radioattività oltre che sui semilavorati metallici, anche sui rottami. Chi opera in questo campo nel commercio, importazione, raccolta o deposito deve assicurare la sorveglianza radiometrica. I metodi utilizzati per i controlli vengono validati da un esperto di radioprotezione di grado secondo o terzo. Bisogna tenere presente che esistono moltissimi tipi di strumenti per misurare le radiazioni ed è necessario scegliere quelli adatti a questi scopi per non rischiare di incorrere in gravi sviste. L’Esperto oltre a dare il suo parere sulla scelta del tipo strumento, determina anche le modalità per il loro utilizzo. Gli strumenti devono essere tarati periodicamente presso laboratori accreditati e il loro buon funzionamento deve essere verificato con procedure date dall’Esperto. I controlli possono essere effettuati dagli operatori o da loro personale, a patto che ci sia un addestramento verificato dall’Esperto. I controlli sui rottami, la taratura degli strumenti presso laboratori accreditati e i controlli periodici del funzionamento degli strumenti devono essere riportati su registri che vanno tenuti presso la sede.
In primo piano, News
Scadenza per i controlli radiologici e valutazioni nelle cave e nelle lavorazioni con rocce ignee
Tra le rocce, i graniti, granitoidi quali sienite e ortogneiss, porfidi, tufo, pozzolana, lava, basalto sono espressamente indicati nella nuova legge sulle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020), come materiali contenenti radionuclidi di origine naturale in quantità che in linea di principio non possono essere trascurate.
Per cui in base alla nuova legge, gli esercenti di attività che comportano non solo l’estrazione o l’uso o lo stoccaggio di questi materiali, ma anche la produzione di residui o di reflui che li contengano, hanno degli obblighi, la cui prima scadenza è il 31 dicembre 2021.
Infatti essi dovranno far prelevare campioni e farne misurare la radioattività (in termini di radionuclidi ben definiti) da laboratori riconosciuti. Si tratta di laboratori specializzati in radiochimica, a non confondersi con i più “tradizionali” laboratori di analisi chimiche o fisiche sui materiali e sulle acque. Nel caso che i risultati siano trascurabili, campionamenti e misure dovranno essere ripetuti ogni tre anni, o prima se intervengo variazioni rilevanti nei lavori o nei materiali. In caso si rilevino radioattività non trascurabili dovrà essere richiesta ad un esperto di radioprotezione (già detto esperto qualificato nella normativa precedente) una relazione tecnica di valutazione delle dosi.
Le attività produttive coinvolte riguardano anche altre attività e sono determinate dalla legge (D.Lgs. 101 31/0/2020)
In primo piano, News
Ritrovamento di manufatti radioattivi in materiali elettronici destinati al riciclo
In un articolo comparso sul giornale on line “Il Tirreno” – Edizione Livorno, nella sezione Toscana Economia, è comparso un articolo, il 16 agosto 2017, relativo al rinvenimento di materiale radioattivo. Sembra si tratti di dispositivi elettronici probabilmente considerati come materiale destinato al riciclo o al recupero di metalli.
Soprattutto in passato elementi radioattivi come il Radio ed il Torio venivano usati nella elettronica o nella realizzazione di oggetti fosforescenti. Esempi sono i quadranti di orologi o di strumenti visibili anche nel buio e alcune valvole elettroniche. Pertanto il mercato di materiale vintage o di vecchi materiali tecnologici destinati al riciclo, comporta il rischio di imbattersi in oggetti contenenti elementi radioattivi, anche in quantità non consentite dalla legislazione attuale.
Per fortuna si tratta in genere di quantità che non comportano rischi immediati, ma l’esposizione indebita è comunque da evitare.
Immagine By Alex Proimos from Sydney, Australia (E-Waste Recycling)
[CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons, con modifica.